L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata
dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari
delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e
dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo
conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito
complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per
scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse
a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei
(ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di
ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente
A chi è rivolto
L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:
lavoratori dipendenti del settore privato;
lavoratori dipendenti agricoli;
lavoratori domestici e somministrati;
lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei
fondi speciali ed ex ENPALS;
titolari di prestazioni previdenziali;
lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della
prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte
per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di
figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le
condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge,
conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si
verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per
ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS, la data iniziale
dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati
spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione
quinquennale.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare,
del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all' IRPEF, al
lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono
da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di
ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la
richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo
semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti
due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a
dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.
DECADENZA
Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni
per il riconoscimento dello stesso: ad esempio, nel caso di separazione legale dal
coniuge/parte di unione civile decade per l’ex coniuge/parte di unione civile, mentre,
resta valido per i figli affidati o nel caso di raggiungimento della maggiore età del
figlio con assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.
Domanda
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo
familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30
giorni.
Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda ANF, in
caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo
oggetto di domanda in corso di validità.
COME FARE DOMANDA
Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende
attive nel settore privato non agricolo
A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei
dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente
all’INPS esclusivamente in modalità telematica.
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore
all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti
dagli enti di patronato.
inoltre alleghiamo il link per accedere direttamente al modulo di richiesta all'inps.
https://www.inps.it/search122/proxy/getmoduli_ws.ashx?codapp=279&idl=1
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