SUPERBONUS 110%
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che
eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di
efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti
fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese
sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone
fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60%
dell’intervento complessivo.Tra le novità introdotte, è prevista la
possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per
un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori
dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare
una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e
inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre
2020.
A chi interessa?
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
● condomìni
● persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto
dell'intervento
● persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche)
di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente
accatastate
● Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri
enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in
materia di "in house providing". Per tali soggetti, l’agevolazione
riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data
del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il
60% dell’intervento complessivo
● cooperative di abitazione a proprietà indivisa
● Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale
● associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai
lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
Il Superbonus spetta in caso di:
● interventi di isolamento termico sugli involucri
● sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti
comuni
● sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
funzionalmente indipendenti
● interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è
elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus
anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli
interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
● interventi di efficientamento energetico
● installazione di impianti solari fotovoltaici
● infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
● interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis,
lettera e) del TUIR).
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli
aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute
nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza
dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare
per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
● dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione
degli interventi
● di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro
autonomo o d’impresa, società ed enti)
● di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di
cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti
per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche
● il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione,
rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
● l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza
energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il
rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni
fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.
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