IL SUPERBONUS

SUPERBONUS 110%


Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che

eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1°

luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di

efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti

fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli

edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese

sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici

composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,

posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone

fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60%

dell’intervento complessivo.Tra le novità introdotte, è prevista la

possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per

un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori

dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito

corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare

una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e

inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre

2020.

A chi interessa?

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

● condomìni

● persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e

professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto

dell'intervento

● persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e

professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche)

di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente

accatastate

● Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri

enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in

materia di "in house providing". Per tali soggetti, l’agevolazione


riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data

del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il

60% dell’intervento complessivo

● cooperative di abitazione a proprietà indivisa

● Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione

sociale

● associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai

lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a

spogliatoi.

Il Superbonus spetta in caso di:

● interventi di isolamento termico sugli involucri

● sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti

comuni

● sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici

unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

funzionalmente indipendenti

● interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è

elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31

dicembre 2021.

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus

anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli

interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti

di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

● interventi di efficientamento energetico

● installazione di impianti solari fotovoltaici

● infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

● interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis,

lettera e) del TUIR).

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli

aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute

nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza

dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare

per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito

corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

● dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione

degli interventi

● di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro

autonomo o d’impresa, società ed enti)

● di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di

cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti

per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

● il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione,

rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica

delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti

commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF

● l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza

energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il

rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni

fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli

interventi agevolati.


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