La cessione del credito è un accordo attraverso il quale viene ceduto il
diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che quindi può procedere
alla riscossione nei confronti del debitore ceduto. I soggetti coinvolti in
questo contratto, quindi sono 3:
● il cedente, cioè il creditore che cede il proprio diritto;
● il cessionario, quindi il soggetto terzo verso quale il credito viene
trasferito;
● il ceduto, ossia il debitore.
COSA PREVEDE LA LEGGE:
La cessione del credito è disciplinata dagli articoli 1260 e successivi, e
può essere:
• a titolo gratuito dove il creditore dovrà garantire l’esistenza e la validità
del credito
• a titolo oneroso dove il credito viene ceduto previo pagamento
(pagamento quindi anticipato) di un corrispettivo e il creditore dovrà
garantire che non esistano altri soggetti che possano rivendicare la
proprietà del credito.
Secondo il codice civile, non è previsto che il debitore debba fornire il
suo consenso alla cessione del credito, ma è comunque indispensabile
che il ceduto venga portato a conoscenza del trasferimento in modo da
sapere a chi dovrà effettuare il pagamento. La cessione avrà effetto solo
quando il debitore l’avrà accettata o quando ne avrà ricevuto notifica.
Per la legge, quindi, è indifferente che il debitore effettui il pagamento ad
un soggetto piuttosto che ad un altro.
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