LA CESSIONE DEL CREDITO


La cessione del credito è un accordo attraverso il quale viene ceduto il

diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che quindi può procedere

alla riscossione nei confronti del debitore ceduto. I soggetti coinvolti in

questo contratto, quindi sono 3:

● il cedente, cioè il creditore che cede il proprio diritto;

● il cessionario, quindi il soggetto terzo verso quale il credito viene

trasferito;

● il ceduto, ossia il debitore.



COSA PREVEDE LA LEGGE:

La cessione del credito è disciplinata dagli articoli 1260 e successivi, e

può essere:

• a titolo gratuito dove il creditore dovrà garantire l’esistenza e la validità

del credito

• a titolo oneroso dove il credito viene ceduto previo pagamento

(pagamento quindi anticipato) di un corrispettivo e il creditore dovrà

garantire che non esistano altri soggetti che possano rivendicare la

proprietà del credito.

Secondo il codice civile, non è previsto che il debitore debba fornire il

suo consenso alla cessione del credito, ma è comunque indispensabile

che il ceduto venga portato a conoscenza del trasferimento in modo da

sapere a chi dovrà effettuare il pagamento. La cessione avrà effetto solo

quando il debitore l’avrà accettata o quando ne avrà ricevuto notifica.

Per la legge, quindi, è indifferente che il debitore effettui il pagamento ad

un soggetto piuttosto che ad un altro.

Commenti